Pagare i diritti di ricerca per le domande di accesso agli atti

I diritti di ricerca sono dovuti quale corrispettivo dell’attività istruttoria svolta dagli uffici e sono stati istituiti dalla Legge 08/06/1962, n. 604, art. 40. Sono esenti dal pagamento le istanze presentate da enti locali e Amministrazioni dello Stato.

Per conoscere gli importi previsti consulta la sezione Pagamenti all'interno della guida al procedimento.

Questi pagamenti possono essere effettuati online al link pagamenti.comune.perugia.it scegliendo il pagamento in corrispondenza della voce Pagamenti spontanei - Accesso atti e specificando la causale "Pratiche edilizie Cap. 40006/1”. Nel campo note scrivere “Costo di riproduzione accesso atti edilizi".

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Ultimo aggiornamento: 20/05/2023 00:39.54