L'obbligatorietà dello sblocco sopra il tetto per i condotti di evacuazione degli impianti termici su edifici a più piani ospitanti più unità immobiliari, è stato introdotto con l'entrata in vigore del D.P.R. del 26/08/1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" che all’articolo 5, comma 9, prescriveva che: "gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129 […]".
L’articolo 17-bis "Requisiti degli impianti termici della Legge 3 agosto 2013, n. 90 - disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia […]" di fatto sostituisce il precedente articolo con il seguente: "gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente», estendendo di fatto l’obbligatorietà dello scarico in copertura a tutti gli impianti termici a prescindere dalla tipologia dell’edificio."
Successivamente il decreto legislativo del 4/07/2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica" (oggi in vigore) all’articolo 14, commi 8 e 9 introduce la possibilità di derogare all’obbligatorietà dello scarico in copertura in alcuni casi specifici.
Approfondimenti
Ai sensi del D.P.R. 26/08/1993, art. 5 comma 9, n. 412 gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Al comma 9-bis è stabilito che è possibile derogare a quanto previsto dal comma 9 nei casi in cui:
- si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata
- l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale
- il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto
- si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione
- vengono installati pompe di calore a gas o uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
In tutti i casi, i terminali di scarico devono essere posizionati in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.