Il decreto Ministeriale del 22/01/2008, n. 37 riordina le disposizioni in materia di attività di installazione e progettazione degli impianti all’interno degli edifici, andando ad abrogare e a sostituire parte del testo unico dell'edilizia (capo V della parte II del D.P.R. del 06/06/2001,n. 380) e della Legge del 05/03/1990, n. 46 e modifica le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti negli edifici, fissando le regole per la loro certificazione nonché le caratteristiche degli impianti soggetti a progetto da parte di un professionista iscritto negli albi professionali.
Il decreto prevede il deposito delle dichiarazioni di conformità al SUAPE in caso di:
1) articolo 11 - per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice o il soggetto delegato deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6/06/2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5.
2) articolo 9 - il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione delle dichiarazioni di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle specifiche norme, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5 del decreto.
Approfondimenti
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze e sono classificati come segue:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- impianti di protezione antincendio.